DOKUMENTATION
AKTENVERÖFFENTLICHUNG
AVVISO
ORALE
Komplette Kommunikation
zwischen Evarella und dem
Polizeipräsident von Palermo
Maurizio Vito Calvino
10
DOKUMENTE
03.06.2026 — 27.06.2026
Datum
07.06.2026
Questura di Palermo
Dott. Vito Calvino
3
Akten
01 | 03.06.2026 | 1. Aufforderung zum Erscheinen zwecks Zustellung des Avviso Orale
02 | 05.06.2026 | 1. Antwort Evarella
03 | 05.06.2026 | 2. Aufforderung zum Erscheinen zwecks Zustellung des Avviso Orale
04 | 07.06.2026 | 2.Schreiben an Questore Vito Calvino: Unmöglichkeit Vorsprache
05 | 16.06.2026 | 1. Antrag auf Akteneinsicht
06 | 16.06.2026 | Reggente Carla Marino: Angebot Akteneinsicht in Palermo
07 | 19.06.2026 | 2. Aufforderung zur Akteneinsicht via PEC
08 | 20.06.2026 | 3. Auffordung zwecks Avviso Orale: Vize-Polizeipräsident Francesco Virga
09 | 23.06.2026 | Widerspruch gegen Vorladung ohne vorherige Offenlegung der Verfahrensakte
10 | 26.06.2026 | Reggente Carla Marino: Kehrtwende bei Akteneinsicht & Rückverweisung nach Petralia
Al Signor Questore di Palermo Dott. Maurizio Vito Calvino P.za della Vittoria, 8 90134 Palermo (PA) o7. Giugno 2026 Avviso Orale – Invito alla presentazione COMMUNICATONE FORMALE RELATIVA ALL’INVITO DI PRESENTAZIONE In riferimento all’invito di presentazione per il giorno 15.06.2026 per la notificazione di un provvedimento amministrativo emesso dalla Questura di Palermo, si comunica che la sottoscritta è, in linea di principio, disponibile a presentarsi e a ricevere l’Avviso Orale. Tuttavia, una presentazione personale presso le Stazioni dei Carabinieri di Bompietro, Alimena o Petralia Sottana non è possibile. Le ragioni derivano dalle circostanze di seguito esposte, che emergono direttamente dalla “Segnalazione Nuove Condotte” relativa al fascicolo RGNR 4181/24 e che sono strettamente connesse agli eventi del 05.03.2025 nonché ai procedimenti RGNR 824/25, RGNR 891/25 e RGT 197/25 da essi originati. Dagli atti del procedimento RGNR 824/25 risulta che la perquisizione domiciliare del 05.03.2025 è stata fondata su una ricostruzione dei fatti nella quale il Comandante della Stazione Carabinieri di Bompietro, Maresciallo Ordinario Marcello Migliozzi, ha artificiosamente costruito un’ipotesi di furto aggravato ai sensi dell’art. 625 c.p., nonostante dalla sua stessa Comunicazione di Notizia di Reato emerga che gli elementi costitutivi del reato di furto non risultavano integrati. Si aggiunga che il Pubblico Ministero Manfredi Lanza ha qualificato il luogo del fatto come abitazione, nonostante dagli atti emerga che si trattava in realtà di un magazzino isolato e disabitato. 1 evare a.com GIORNALISTA INVESTIGATIVA INDIPENDENTE CON APPROCIO FORENSE ATTIVITÀ • Ricerca investigativa • Analisi degli atti • Ricostruzione procedimentale • Analisi delle contraddizioni • Documentazione probatoria • Individuazione di strutture collusive all’interno del sistema giudiziario Tale qualificazione non corrispondente alla realtà ha comportato un aggravamento della valutazione giuridica del fatto quale “furto in abitazione” ai sensi dell’art. 624-bis c.p. e ha costituito il presupposto per l’emissione del successivo decreto di perquisizione e sequestro. Il fascicolo delle indagini mostra pertanto che il diritto penale è stato utilizzato quale strumento per imporre la soluzione di una controversia di natura civilistica concernente il possesso e la restituzione del cane. Successivamente sono state formulate ulteriori accuse, le cui basi fattuali risultano smentite dalle registrazioni video disponibili, dalla documentazione medica e dagli stessi atti del procedimento. Le registrazioni video dell’arresto mostrano inoltre che la sottoscritta non è mai stata previamente informata del proprio arresto né posta in condizione di comprendere che stava per essere privata della libertà personale. Dalle immagini risulta invece che alcuni operanti tentarono improvvisamente di sottrarle il telefono cellulare e il decreto di perquisizione, per poi condurla con la forza all’interno di un’autovettura di servizio, senza che le fosse stato previamente comunicato di essere in stato di arresto né la ragione della privazione della libertà. Tra le ulteriori accuse formulate figura anche l’affermazione secondo cui la sottoscritta avrebbe cagionato lesioni al Maresciallo Giuseppe Manna lanciando un telefono cellulare verso il teste Christoph Kretschmer. Le registrazioni video dimostrano tuttavia in modo inequivocabile che, al momento del lancio, il Maresciallo Manna si trovava già seduto sul sedile anteriore lato passeggero dell’autovettura di servizio e non poteva quindi essere colpito dall’oggetto sotto alcun profilo materiale. Particolarmente grave è il fatto che i Carabinieri abbiano sostenuto l’esistenza di una lesione con prognosi di cinque giorni, nonostante il referto medico documenti esattamente il contrario e non riporti alcuna lesione oggettivamente riscontrabile né alcuna prognosi. La lesione contestata risulta pertanto priva di qualsiasi fondamento medico. Anche tutte le ulteriori contestazioni si pongono in aperto contrasto con le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, con la ricostruzione oggettiva della sequenza dei fatti e con gli stessi atti del procedimento. La rappresentazione accusatoria degli eventi risulta pertanto smentita, nei suoi aspetti essenziali, dagli elementi probatori già presenti agli atti. Successivamente la sottoscritta è stata trattenuta per circa sei ore nella sala d’attesa della Stazione dei Carabinieri di Bompietro invece di essere condotta presso le camere di sicurezza di Petralia Sottana, senza alcun contatto con un 2 difensore o con i propri familiari. Dagli atti emerge inoltre che il Maresciallo Marcello Migliozzi aveva individuato il difensore d’ufficio Avv. Di Liberti già alle ore 11:50, ma avrebbe tentato di contattarlo soltanto alle ore 16:42, senza tuttavia mettere in comunicazione il difensore con l’arrestata. Particolarmente significativo è il fatto che il Comandante del Nucleo Radiomobile di Petralia Sottana, al quale la sottoscritta si è personalmente rivolta il 05.03.2025 e che, nonostante espressa richiesta, le ha negato la possibilità di contattare l’Avv. Nicola Canestrini, sia il medesimo ufficiale che oggi cura la presente corrispondenza relativa all’Avviso Orale. La misura attualmente in esame non viene quindi gestita da un soggetto estraneo ai fatti del 05.03.2025, bensì nuovamente con l’intervento di un ufficiale già direttamente coinvolto negli eventi di quel giorno e il cui operato costituisce esso stesso oggetto di rilevanti contestazioni. Si aggiunga che il Pubblico Ministero Lorenza Turnaturi dispose immediatamente dopo l’arresto gli arresti domiciliari, nonostante una simile misura restrittiva della libertà personale non trovi fondamento né nell’art. 386 c.p.p. né in alcun’altra disposizione del codice di procedura penale e richieda, ai sensi dell’art. 13 Cost., una decisione del giudice competente. La limitazione della libertà personale venne quindi eseguita in assenza di un provvedimento del giudice e con l’evidente finalità di mantenere la sottoscritta privata della libertà in attesa del controllo giurisdizionale. Dagli atti emerge inoltre che la decisione di sottoporre la sottoscritta agli arresti domiciliari fu adottata esclusivamente perché non venne effettuato il trasferimento presso le camere di sicurezza di Petralia Sottana. In luogo della procedura prevista dalla legge, la sottoscritta fu quindi mantenuta agli arresti domiciliari fino all’udienza di convalida, pur in assenza di qualsiasi base normativa che consentisse tale misura. Le circostanze sopra descritte non documentano meri errori procedurali isolati, bensì una sequenza di atti tra loro collegati che va dalla costruzione di un’ipotesi di reato, all’ottenimento del decreto di perquisizione, fino a una privazione della libertà personale manifestamente priva di base legale. In tale contesto appare difficilmente sostenibile che tutti gli operatori coinvolti abbiano semplicemente ignorato l’assenza di qualsiasi fondamento normativo per una misura di tale gravità. In queste condizioni non sussiste alcuna ragione per considerare le stazioni e gli uffici coinvolti quali interlocutori neutrali o meritevoli di particolare affidamento dal punto di vista della tutela dei diritti della sottoscritta. 3 Si aggiunga che già in data 03.02.2025, ossia circa quattro settimane prima della perquisizione domiciliare e dell’arresto, la Stazione Carabinieri di Alimena trasmetteva alla Procura della Repubblica di Termini Imerese la cosiddetta “Segnalazione Nuove Condotte” nell’ambito di un procedimento diverso. Tale segnalazione non costituisce una relazione di polizia oggettiva e neutrale concernente possibili fatti penalmente rilevanti. Si tratta di una marcatura del nemico travestita da comunicazione di polizia.. Attraverso tale documento si tenta infatti di costruire un quadro di presunta pericolosità sulla base di esposti, pubblicazioni, attività di documentazione, iniziative processuali, raccolta di elementi probatori ed esercizio dei diritti di difesa. Le persone interessate non vengono descritte come problematiche in ragione di specifici fatti di reato loro attribuiti, bensì perché documentano l’operato delle autorità, promuovono iniziative giudiziarie, rendono pubbliche criticità istituzionali ed esercitano i rimedi previsti dall’ordinamento. Il documento si presenta come la presa di posizione di una parte in conflitto che tenta di persuadere l’Autorità Giudiziaria dell’esistenza di una minaccia proveniente da determinate persone. Termini quali “ostilità”, “pericolosità”, “intimidazione”, “turbativa”, “ritorsioni” ed “escalation” vengono ripetutamente utilizzati senza che venga tuttavia individuata una specifica fattispecie di reato né sviluppata una concreta e verificabile sussunzione giuridica. Vengono invece valorizzati comportamenti che, considerati singolarmente, non presentano alcuna rilevanza penale. Viene ad esempio rappresentato come elemento negativo il fatto che una persona si allontani all’arrivo dei Carabinieri, documenti tramite registrazioni video le notifiche ricevute, rifiuti di sottoscrivere ricevute di consegna oppure chieda di essere contattata attraverso modalità neutrali anziché tramite determinati operatori. Da tali circostanze viene poi costruito un quadro di presunta pericolosità senza che sia dato comprendere quale fattispecie criminosa dovrebbe risultarne integrata. La pretesa “pericolosità” non viene quindi desunta da comportamenti penalmente rilevanti, bensì dalla documentazione dell’operato delle autorità, dall’esercizio dei diritti di difesa, dall’utilizzo degli strumenti di reclamo previsti dall’ordinamento e dal tentativo di mantenere distanza da operatori nei cui confronti erano già stati formulati rilievi particolarmente gravi. La successione temporale degli eventi conduce piuttosto a una diversa conclusione. La costruzione della presunta “pericolosità” precede infatti di quattro settimane gli eventi del 05.03.2025. Ne consegue che tali eventi appaiono funzionali non alla formazione di quel giudizio, ma alla sua 4 successiva giustificazione. Diversamente non sarebbe spiegabile per quale ragione sia stato necessario costruire un’ipotesi di furto, qualificare un magazzino disabitato come abitazione e formulare ulteriori accuse che risultano smentite dalle registrazioni video, dalla documentazione medica e dagli stessi atti d’indagine. Chi già quattro settimane prima di una perquisizione domiciliare e di un arresto rappresenta alla Procura determinate persone come soggetti pericolosi, intimidatori e inclini all’escalation non può più apparire, agli occhi degli interessati, quale osservatore neutrale dei fatti. La segnalazione dimostra piuttosto che le stazioni coinvolte avevano già elaborato un preciso paradigma di pericolosità prima ancora degli eventi del 05.03.2025. Tale circostanza rafforza l’impressione che i procedimenti n. 2897/23, 4195/23 e 4181/24 abbiano progressivamente contribuito a delegittimare la credibilità delle persone interessate, favorirne l’isolamento e preparare il terreno per ulteriori iniziative di carattere repressivo successivamente concretizzatesi nei fatti del 05.03.2025. Gli eventi successivi del 05.03.2025 non appaiono pertanto, come episodi isolati o come singole iniziative scollegate tra loro, bensì come parte di una dinamica di escalation già chiaramente riconoscibile in precedenza. Proprio per tali ragioni è stata proposta dinanzi alla Corte di Cassazione istanza di rimessione ai sensi dell’art. 45 c.p.p. per grave situazione locale, sulla quale non è ancora intervenuta decisione. In questo contesto, una comparizione personale presso le stazioni direttamente coinvolte non risulta soltanto irragionevole, ma comporta, secondo la prospettiva della sottoscritta, concreti rischi per la tutela dei propri diritti. La sottoscritta verrebbe infatti chiamata a presentarsi da sola e in assenza di testimoni indipendenti proprio davanti ai medesimi operatori che hanno formulato le contestazioni poste a fondamento dei procedimenti RGNR 824/25 e RGNR 891/25. Non vi è pertanto alcuna ragione oggettiva per ritenere che una comparizione presso gli stessi uffici possa svolgersi in un contesto neutrale e privo di rischi. La sottoscritta nutre inoltre il fondato timore che la stessa consegna dell’Avviso Orale possa essere utilizzata quale pretesto per ulteriori contestazioni, per attribuirle comportamenti asseritamente inappropriati o per giustificare nuove misure limitative della libertà personale. Le esperienze maturate nei procedimenti sopra richiamati giustificano infatti la preoccupazione che possa essere nuovamente creata una situazione nella 5 quale eventuali ricostruzioni dei fatti provenienti dagli stessi operatori coinvolti risulterebbero difficilmente verificabili in assenza di soggetti terzi indipendenti. A ulteriore documentazione delle circostanze sopra esposte vengono pertanto allegate la “Segnalazione Nuove Condotte” e la memoria difensiva già depositata presso le competenti Autorità Giudiziarie nell’ambito del procedimento RGNR 824/25. Tale documentazione contiene un’analisi dettagliata degli atti d’indagine e dei presupposti fattuali posti a fondamento della perquisizione domiciliare del 05.03.2025. Gli allegati vengono trasmessi affinché il Questore possa formarsi una valutazione autonoma sulla base dei documenti e degli atti richiamati, senza dover fare affidamento esclusivamente sulle rappresentazioni provenienti dalle stesse amministrazioni coinvolte nei fatti descritti. Per tutte le ragioni esposte, la sottoscritta non è in grado di considerare le stazioni coinvolte quali garanti della propria sicurezza personale, della propria libertà o dell’effettiva tutela dei propri diritti procedimentali. Le circostanze sopra descritte dimostrano che la sottoscritta non si trova nella posizione di una persona che debba essere richiamata al rispetto della legge o dell’ordinamento giuridico. Al contrario, si trova nella posizione di una persona che da anni documenta presunte violazioni commesse da organi dello Stato, le segnala alle autorità competenti e ne sollecita la verifica nelle sedi previste dall’ordinamento. La Questura di Palermo potrà pertanto valutare autonomamente se la misura che si intende adottare sia realmente rivolta alla persona che insiste affinché le leggi vengano rispettate oppure se le circostanze qui rappresentate non suggeriscano una valutazione profondamente diversa dell’intera vicenda. Proprio perché la sottoscritta ritiene di essere stata per anni esposta a iniziative provenienti da soggetti che avrebbero invece dovuto garantire la tutela dei suoi diritti e delle garanzie dello Stato di diritto, si vede costretta a documentare pubblicamente anche la presente comunicazione. La pubblicazione sul sito poliziadistato.avvisoorale.com è finalizzata esclusivamente a garantire trasparenza, tracciabilità e conservazione della prova. Essa assicura che le circostanze qui rappresentate restino integralmente documentate e che nessuno possa in futuro sostenere di non esserne stato informato. La presente comunicazione viene redatta esclusivamente sulla base della traduzione dell’Invito ottenuta mediante un servizio automatico di traduzione. Nessuna affermazione contenuta nel presente atto implica pertanto 6 riconoscimento della correttezza linguistica o giuridica della traduzione utilizzata. Distinti saluti,
Al Signor Questore di Palermo Dott. Vito Calvino Il Dirigente – Vice Questore Dott. Francesco Virga Al Reggente Dott.ssa Carlo Marino 23 Giugno 2026 CONVOCAZIONE DEL 23.06.2026 – RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI E DI INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO POSTI A FONDAMENTO DELLA DEROGA AGLI ARTT. 7, 8 E 10 L. 241/1990 Con riferimento alla Vostra comunicazione del 20.06.2026 si rappresenta quanto segue. 1. Ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990, l’avvio del procedimento deve essere, in via ordinaria, comunicato ai soggetti interessati. L’art. 8 della medesima legge impone inoltre all’amministrazione di fornire le informazioni necessarie per l’effettivo esercizio dei diritti partecipativi. L’art. 10 riconosce espressamente agli interessati il diritto di partecipare al procedimento, di accedere agli atti e di presentare memorie e documenti. 2. A tale principio è possibile derogare esclusivamente in presenza di specifiche e concrete esigenze di urgenza tali da rendere eccezionalmente impossibile la preventiva partecipazione dell’interessato. 1 GIORNALISTA INVESTIGATIVA INDIPENDENTE CON APPROCIO FORENSE ATTIVITÀ • Ricerca investigativa • Analisi degli atti • Ricostruzione procedimentale • Analisi delle contraddizioni • Documentazione probatoria • Individuazione di strutture collusive all’interno del sistema giudiziario 3. Dalla Vostra comunicazione risulta che l’Avviso Orale è stato emesso in data 11.05.2026. 4. 5. 6. 7. 8. La sottoscritta è stata tuttavia contattata per la prima volta soltanto con comunicazione del Comando Carabinieri di Petralia Sottana del 03.06.2026, vale a dire quasi quattro settimane dopo l’emissione dell’Avviso Orale. Un intervallo temporale di tale durata rende quantomeno necessario chiarire le ragioni della particolare urgenza che avrebbe giustificato una deroga agli artt. 7, 8 e 10 della Legge n. 241/1990. Al fine di comprendere la pretesa urgenza e le ragioni della mancata preventiva partecipazione, il Comando Carabinieri di Petralia Sottana è stato già invitato in data 05.06.2026 a documentare i presunti tentativi di notifica precedentemente effettuati. A tale richiesta non è stata fornita alcuna risposta. La sottoscritta si è inoltre recata personalmente presso la Questura di Palermo in data 10.06.2026 per chiarire direttamente la questione. In tale occasione ha tuttavia incontrato un totale rifiuto sia da parte del personale addetto all’accoglienza, sia da parte degli uffici competenti e, da ultimo, dello stesso Questore. Non sono state fornite informazioni né è stato consentito l’accesso agli atti richiesto. Con comunicazione del 16.06.2026 il Questore di Palermo è stato personalmente invitato a consentire l’accesso agli atti e a trasmettere entro cinque giorni la documentazione rilevante del procedimento. Sempre in data 16.06.2026, la reggente Dott.ssa Carla Marino ha comunicato che alla sottoscritta sarebbe stata concessa la possibilità di prendere visione degli atti presso la Divisione Anticrimine in data 22.06.2026. 9. Con successiva comunicazione del 19.06.2026 è stato richiesto che tale documentazione venisse invece trasmessa entro il 22.06.2026 tramite PEC, non essendo necessaria né una comparizione personale né uno spostamento fisico. 10. Anche a tale richiesta non è stato dato alcun riscontro. In luogo della documentazione richiesta è stata invece trasmessa in data 20.06.2026 una convocazione per il giorno 23.06.2026. 11. Nella medesima comunicazione si afferma che la sottoscritta dovrebbe dimostrare l’esistenza di un “giustificato motivo” per non presentarsi alla convocazione. Rimane tuttavia privo di spiegazione quale sia il “giustificato motivo” che consentirebbe all’Amministrazione di derogare ai diritti partecipativi previsti dagli artt. 7, 8 e 10 della Legge n. 241/1990. La circostanza che la stessa Questura abbia previsto la possibilità di prendere visione degli atti prima della comparizione personale conferma, al contrario, che la conoscenza della documentazione procedimentale è ritenuta necessaria per l’effettivo esercizio dei diritti di partecipazione. Proprio per tale ragione, la dedotta urgenza resta tuttora bisognosa di concreta giustificazione. 2 Restano pertanto da chiarire i seguenti aspetti: • per quale motivo la sottoscritta, in violazione dell’art. 7 della Legge n. 241/1990, non sia stata informata dell’avvio del procedimento prima dell’adozione dell’Avviso Orale; • quali specifiche circostanze avrebbero giustificato la deroga ai diritti partecipativi previsti dagli artt. 7, 8 e 10 della Legge n. 241/1990; • se e quando siano stati effettivamente effettuati i presunti precedenti tentativi di notificazione; • per quale motivo l’accesso agli atti richiesto non sia stato ancora consentito; • per quale motivo non sia stata fornita alcuna risposta all’istanza del 19.06.2026 relativa alla trasmissione della documentazione tramite PEC; • per quale motivo la comparizione personale sia stata fissata per il 23.06.2026, nonostante alla sottoscritta non siano stati previamente trasmessi gli atti richiesti né sia stato concesso un termine adeguato per l’esercizio dei propri diritti partecipativi. La sottoscritta non si sottrae né alla collaborazione con l’amministrazione né all’eventuale ricezione di un Avviso Orale. Essa insiste tuttavia affinché i diritti partecipativi garantiti dalla Legge n. 241/1990 possano essere esercitati in modo effettivo. La sottoscritta ribadisce pertanto la propria richiesta di ricevere preliminarmente tramite PEC la documentazione procedimentale richiesta. Dopo la trasmissione della documentazione dovrà essere concesso un termine congruo, proporzionato alla rilevanza e alla complessità della vicenda, per l’esame degli atti, per l’esercizio del diritto al contraddittorio e per il deposito di una memoria scritta nonché di eventuali ulteriori documenti, come espressamente previsto dall’art. 10 della Legge n. 241/1990. Solo all’esito di tale termine e dopo l’esame delle osservazioni formulate potrà essere valutato se e in quale forma ulteriori attività procedimentali risultino effettivamente necessarie. Alla luce di quanto sopra, la convocazione del 23.06.2026 appare prematura e non sembra poter assolvere ad alcuna funzione utile nell’attuale fase procedimentale, non essendo stato ancora consentito l’accesso agli atti richiesto né essendo stato concesso un termine adeguato per l’esame della documentazione e per l’esercizio del diritto al contraddittorio. La fissazione di una comparizione personale prima della concessione dell’accesso agli atti richiesto e prima dell’attribuzione di una concreta possibilità di presentare osservazioni finirebbe per vanificare, di fatto, i diritti partecipativi garantiti dagli artt. 7, 8 e 10 della Legge n. 241/1990. Distinti saluti,
AKTUELLE SITUATION
STAND
27.06.2026
NACH EVARELLAS SCHREIBEN
VOM 23.06.2026
KEINE TRANSPARENZ
KEINE VERFAHRENSRECHTE
BIS HEUTE
Keine Übersendung
der beantragten Verfahrensakte
Keine Darlegung
der tatsächlichen Grundlagen der Maßnahme
Keine Offenlegung
weshalb Art. 1 lett. a), b) oder c) D.Lgs. 159/2011 überhaupt erfüllt sein soll
Keine weitere Vorladung
nach T.U.L.P.S
Am 20.06.2026 verlangte die Questura unter Hinweis auf eine mögliche zwangsweise Vorführung einen giustificato motivo für ein Fernbleiben.
Nachdem jedoch die Offenlegung der Verfahrensakte sowie der tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen der Maßnahme verlangt worden war, versuchte il Reggente Dott.ssa Carla Marino, das eigene bisherige Verhalten nachträglich umzudeuten, die zuvor ausdrücklich eingeräumte Akteneinsicht vor Zustellung des Avviso Orale zu verweigern und erneut eine Ladung durch die Compagnia Carabinieri di Petralia Sottana zu veranlassen – jene Dienststelle, deren fehlende Neutralität die Unterzeichnerin bereits unter Vorlage umfangreicher Verfahrensunterlagen dokumentiert hat.
BIS HEUTE FEHLT JEDE OFFENLEGUNG VON TATSACHEN, AUS DENEN SICH AUCH NUR ANSATZWEISE NACHVOLLZIEHEN LIEßE, WESHALB EVARELLA DEN IN ART. 1 LETT. A), B) ODER C) D.LGS. 159/2011 GENANNTEN PERSONENKATEGORIEN ZUGEORDNET WERDEN SOLLTE.
BIS HEUTE FEHLT AUCH JEDER NACHWEIS EINER DRINGLICHKEIT.
Eine Dringlichkeit, die ein Abweichen von den Verfahrensgarantien nach Art. 7, 8 und 10 L. 241/1990 hätte rechtfertigen können, wurde bis heute nicht dargelegt.
Die Veröffentlichung auf poliziadistato.avvisoorale.com dient der Beweissicherung und Transparenz. Sie stellt sicher, dass die vorgetragenen Umstände dauerhaft dokumentiert sind und sich später niemand darauf berufen kann, hiervon keine Kenntnis gehabt zu haben.
ANHÄNGE FÜR DAS SCHREIBEN VOM 07.06.2026 AN DEN POLIZEIPRÄSIDENTEN VON PALERMO
Segnalazione "Nuove Condotte" 4818/24
Memoria difensiva RGNR 824/25
Nota all'istanza di rimessione
Istanza di rimessione
CNR RGNR 824/25
- Visura catastale
- Verbale di accertamenti urgenti sui luoghi
- Fascicolo fotografico
- Verbale di acquisizione di estrapolazione di conversazione whatsapp redatto nei confronti del sig. Gennaro Franco
- Verbale di ricezione denuncia orale sporta da Di Prima Salvatore
- Verbale di sommarie informazioni Di Prima Salvatore
- Verbale di sommarie informazioni rese da GENNARO Franco
- Verbale di arresto
- Verbale di scarcerazione ed immediata rimessione in libertà
- Documentzione sullo stato del cane
- Comunicazione scritta per l'arrestato
- Referto medico Ospedale Madonna dell'Alto
- Foto 21 – Presunta resistenza all’ingresso in auto e asseriti calci
- Foto 09 – Presunta resistenza contra la perquisizione