DOCUMENTAZIONE
PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI

AVVISO
ORALE

Comunicazione completa
tra Evarella e il
Questore di Palermo
Maurizio Vito Calvino

10

DOCUMENTI

03.06.2026 — 27.06.2026

  • Data
    07.06.2026

  • Questura di Palermo

  • Dott. Maurizio Vito Calvino

  • 3
    Fascicoli

01 | 03.06.2026 | 1.Invito a presentarsi per la notifica dell’Avviso Orale

04 | 07.06.2026 | 2. Lettera al Questore Vito Calvino: impossibilità di presentarsi

02 | 05.06.2026 | 1. Risposta di Evarella

03 | 05.06.2026 | 2. Invito a presentarsi per la notifica dell’Avviso Orale

05 | 16.06.2026 | 1. Richiesta di accesso agli atti

06 | 16.06.2026 | Reggente Dott.ssa Carla Marino: appuntamento accesso agli atti a Palermo

07 | 19.06.2026 | 2. Richiesta di accesso agli atti via PEC

08 | 20.06.2026 | 3. Invito a presentarsi per la notifica dell’Avviso Orale: Vize Questore Francesco Virga

09 | 23.06.2026 | Opposizione alla convocazione senza preventiva ostensione degli atti del procedimento

10 | 26.06.2026 | Reggente Carla Marino: Contraddizione sull’accesso agli atti e nuovo rinvio a Petralia Sottana

LETTERA AL QUESTORE DI PALERMO
DEL 07.06.2026

LETTERA ALS QUESTORE DI PALERMO
DEL 23.06.2026

SITUAZIONE ATTUALE
STATO

27.06.2026

DOPO LA COMUNICAZIONE DI EVARELLA
DEL 23.06.2026

NESSUNA TRASPARENZA
NESSUNA GARANZIA DEI DIRITTI PARTECIPATIVI

AD OGGI

  • Nessuna trasmissione

    del fascicolo procedimentale richiesto

  • Nessuna esposizione

    dei presupposti di fatto della misura

  • Nessuna indicazione

    delle ragioni per cui dovrebbero ritenersi integrati i presupposti dell’art. 1, lett. a), b) o c), D.Lgs. 159/2011

  • Nessuna ulteriore convocazione

    ai sensi del T.U.L.P.S.

Il 20.06.2026 la Questura ha richiesto un giustificato motivo per l’eventuale mancata presentazione, prospettando anche la possibilità dell’accompagnamento coattivo.

Dopo che era stata richiesta l’ostensione del fascicolo procedimentale nonché dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento del provvedimento, la Reggente Dott.ssa Carla Marino ha tentato di reinterpretare retroattivamente il precedente operato dell’Amministrazione, negando l’accesso agli atti che era stato in precedenza espressamente riconosciuto prima della notificazione dell’Avviso Orale e disponendo nuovamente la convocazione della sottoscritta presso la Compagnia Carabinieri di Petralia Sottana, vale a dire proprio presso l’ufficio la cui mancanza di neutralità è già stata documentalmente dimostrata dalla sottoscritta mediante la produzione di un’ampia documentazione procedimentale.

AD OGGI NON È STATO RESO NOTO ALCUN ELEMENTO DI FATTO CHE CONSENTA ANCHE SOLO DI COMPRENDERE PER QUALI RAGIONI EVARELLA DOVREBBE ESSERE RICONDOTTA A UNA DELLE CATEGORIE DI PERSONE PREVISTE DALL’ART. 1, LETT. A), B) O C), DEL D.LGS. 159/2011.

PARIMENTI, AD OGGI MANCA QUALSIASI DIMOSTRAZIONE DELL’ESISTENZA DI UNA SITUAZIONE DI URGENZA.

Una situazione di urgenza tale da giustificare una deroga alle garanzie procedimentali previste dagli artt. 7, 8 e 10 della Legge n. 241/1990 non è stata, ad oggi, in alcun modo dimostrata.

Tutto posso in Colui che mi dà la forza.

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